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MEDIATORE EUROPEO |
Uno dei diritti del
cittadino europeo è quello di presentare denuncia al Mediatore europeo.
Il mediatore europeo ha il
compito di esaminare le istanze dei cittadini contro casi di cattiva
amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi della Comunità
europea. Il Mediatore non può trattare casi riguardanti le amministrazioni
nazionali, regionali o locali degli Stati membri.
Il Mediatore europeo è
eletto dal Parlamento europeo per la durata della legislatura.
Jacob Soderman è stato
rieletto Mediatore europeo nel novembre 1999.
Chi può presentare denunce
Ogni cittadino di uno Stato
membro dell’Unione o residente in uno Stato membro può presentare una
denuncia al Mediatore europeo. Lo stesso diritto è attribuito alla imprese,
associazioni ed altri organismi con sede ufficiale nell’Unione.
Su cosa può vertere la denuncia
E’ possibile presentare
denuncia all’Ombudsman per casi di cattiva amministrazione nelle attività
delle istituzioni e degli organismi della Comunità.
Quali sono le istituzioni e gli organi della Comunità
Le istituzioni ed organi
principali della Comunità europea sono i seguenti:
·
Commissione europea
·
Consiglio dell’Unione europea
·
Parlamento europeo
·
Corte dei conti
·
Corte di giustizia (salvo che nella sua funzione giurisdizionale)
·
Comitato economico e sociale
·
Comitato delle regioni
·
Istituto monetario europeo
·
Banca europea per gli investimenti
·
Fondo europeo per gli investimenti
Cosa significa “cattiva amministrazione”?
Si parla di “cattiva
amministrazione” quando un’istituzione omette di compiere un atto dovuto,
opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima. Alcuni esempi:
·
Irregolarità amministrative
·
Iniquità
·
Discriminazioni
·
Abuso di potere
·
Carenza o rifiuto d’informazione
·
Ritardi ingiustificati
Scrivete al Mediatore in una
delle undici lingue ufficiali dell’Unione, indicando chiaramente le vostre
generalità, l’istituzione o l’organo comunitario contro il quale intendete
sporgere denuncia ed i motivi che vi inducono a farlo.
Per agevolarvi il compito,
potete utilizzare un apposito modulo standard, disponibile presso l’Ufficio
del Mediatore e presso gli uffici degli Ombudsmen nazionali negli stati membri.
Chi ha accesso ad Internet, può trovare il modulo in http://euro-ombudsman.eu.int.
Il ricorso deve essere
presentato entro due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza dei fatti
contestati.
Non è necessario essere
stati personalmente vittime del caso segnalato, ma occorre aver già
interpellato l’istituzione o l’organismo in questione (ad esempio tramite
lettera).
Il Mediatore non esamina
casi attualmente pendenti presso un tribunale o passati in giudicato.
Il Mediatore esamina
innanzitutto l’istanza per accertarne l’ammissibilità. Se è ricevibile, il
Mediatore avvia un’indagine. In caso contrario, ne saranno indicati i motivi.
Al trattamento delle
denuncie viene di norma data pubblicità, ma se l’autore lo richiede, esse
possono essere esaminati in via riservata.
Alcuni casi sono risolti
nelle fasi iniziali dell’indagine. In altri casi il Mediatore cerca di trovare
una soluzione amichevole. Se necessario, il Mediatore può formulare
raccomandazioni all’organismo interessato sul modo migliore per risolvere il
caso. L’organismo in questione dovrà quindi informare il Mediatore entro tre
mesi circa sulle misure che intende adottare. Se invece non accoglie le
raccomandazioni fatte dal Mediatore, questi può presentare una relazione
speciale sul caso al Parlamento europeo.
Il Mediatore informa sempre
il denunciante dell’esito della sua istanza.
·
Per via postale: Mediatore europeo – 1, avenue du Président
Robert Schuman – B.P. 403 – F-67001 Strasbourg Cedex
·
Per telefono: +33 3 88 17 40 01
·
Per fax: +33 3 88 17 90 62
· Mediante internet: http://www.euro-ombudsman.eu.int
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Aggiornato il 18-11-99.